venerdì 19 giugno 2009

Regolamento Interno Consiglio Comunale di Grizzana Morandi

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
cap. 40030 PROVINCIA DI BOLOGNA Cod. Fisc. 1043110376

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REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI
GRIZZANA MORANDI


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A CURA DELL'UFF. 1° - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI ed ISTITUZ.



T I T O L O I 
GRUPPI CONSILIARI


ART. l
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni gruppo comunica al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.

ART. 2
DISPOSIZIONI COMUNI

Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni orali o per iscritto relative a diversi argomenti. Il Sindaco, nel caso di non risposta immediata, provvederà, entro le successive due sedute del Consl.glio, per la risposta o il dibattito.

ART. 3
PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intende comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere' alcun provvedimento su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni dell'attività dell'Amministrazione Comunale.


ART. 4
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

Le risposte della Giunta alle interrogazioni possono dare luogo a replica non eccedente la durata di cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE INTERPELLANZE

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

ART. 6
SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA

Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di dieci minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

ART. 7
PRESENTAZIONE DELLE MOZIONI E DELLE RISOLUZIONI

Ciascun Consigliere può presentare una mozione su un determinato argomento; la Giunta e ciascun Gruppo Consiliare possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.

ART. 8
ESAME DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

L'esame di ciascuna mozione e risoluzione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme per l'esame delle delibere consiliari dei successivi artt. 12 - 13 - 15.


T I T O L O I I 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 9
COMPITI DEL SINDACO IN INIZIO DI SEDUTA

Il Sindaco in apertura di seduta:
propone i Consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;

b) comunica al Consiglio eventuali messaggi;

dà lettura delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e delle risoluzioni intervenute nel periodo intercorso dall'ultima seduta e dà loro svolgimento;

propone eventuali questioni sospensive come previsto dal successivo art. l4.

ART. 10
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

Dopo i compiti iniziali il Sindaco dà lettura del verbale delle delibere precedenti o la considera letto se messo in visione con il materiale per i Consiglieri Comunali nei termini previsti dalla Legge Comunale e Provinciale. In merito al verbale è concessa la parola per non più di cinque minuti e soltanto per proporre rettifiche oppure per fatto personale.
Quando sul verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; in caso contrario, ha luogo una votazione per alzata di mano.

ART.11
ASSENZA ALLE SEDUTE
I nomi dei Consiglieri che senza averne data comunicazione al Sindaco, non partecipano per oltre tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio, sono resi noti dal Sindaco in Consiglio.

ART. l2
ISCRIZIONI A PARLARE
I Consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Sindaco di alternare, per quanto possibile, gli oratori di gruppi diversi. Gli oratori, ottenuto il permesso del Sindaco, parlano al proprio banco e rivolti al Presidente.

ART. 13
DURATA DEGLI INTERVENTI

Sull'argomento in discussione l'intervento del rappresentante del gruppo non può eccedere. la durata dei trenta minuti e dieci minuti gli eventuali interventi dei componenti il gruppo stesso, fatta eccezione per la discussione sul bilancio di previsione comunale.
Un intervento non può eccedere:

dieci minuti per la discussione su ciascun articolo o emendamento, o su provvedimenti amministrativi di non rilevante importanza;

i dieci minuti per la dichiarazione di voto sulla delibera nel suo complesso.

Trascorso il termine il Sindaco, l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
Nessun intervento può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 14
QUESTIONI PREGIUDIZIALI, SOSPENSIVE E PROCEDURALI

La questione pregiudiziale, quella cioè che un datoargomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia alla discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva può essere proposta anche nel corso della discussione e per tempi limitati. Dopo il proponente possono parlare sol tanto un Consigliere a favore e uno contro, prima della votazione. E' facoltà del Sindaco proporre all'inizio di sedute la questione sospensiva su uno o più argomenti posti all'O.d.g.

ART. 15
DICHIARAZIONE DI VOTO

Ogni volta che il Consiglio si accinge ad una votazione i Consiglieri hanno sempre facoltà di parlare per una succinta spiegazione del proprio voto.
Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni della legge relativa alla votazione in corso.

ART. 16 FATTO PERSONALE

Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale per una durata non superiore ai 15 minuti. E' fatto personale anche il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

ART. 17
DIVIETO DI PARLARE DUE VOLTE NELLA STESSA DISCUSSIONE

Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e alla legge, allordine del giorno e all'ordine dei lavori e per le votazioni, e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive.

ART. 18
DISCUSSIONE GENERALE IN CONSIGLIO

L'esame in Consiglio dei progetti di delibera, dei Regolamenti, degli atti amministrativi comprende la discussione sulle Linee generali e la discussione sugli eventuali articoli.
La discussione sulle linee generali inizia con la illustrazione del progetto di delibera da parte della Giunta.
Dopo l'intervento del rappresentante della Giunta il Sindaco può invitare i Capi-Gruppo ad esprimere il parere del proprio gruppo.
Dopo i pareri dei Capi-Gruppo si apre il dibattito che si conclude con la replica della Giunta e con le dichiarazioni di voto.

ART. 19 UDIENZE CONOSCITIVE
Il Consiglio può disporre udienze conoscitive dirette ad acqulslre notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Amministrazione Comunale.
Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare qualsiasi persona in grado di fornire utili elementi.
I Consiglieri possono richiedere la verifica sull'andamento dei servizi comunali attraverso l'audizione in Consiglio Comunale dei funzionari e impiegati addetti.

ART. 20
DIVIETO DI INGRESSO NELL'AULA AD ESTRANEI - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi senza espressa autorizzazione del Sindaco, nello spazio riservato ai Consiglieri.
Le persone che assistono alle sedute nello spazio riservato al pubblico devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
Il Vigile Urbano in servizio, a seguito di ordine del Sindaco, faranno immediatamente uscire chiunque turbi l'ordine.
In caso di oltraggio fatto al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri il Sindaco fa immediatamente individuare l'autore del faitto, lo fa espellere e denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.


TITOLO I I I 
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

ART. 21
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Il Sindaco e i Capi-Gruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei Capi-Gruppo che sarà presieduta dal Sindaco.
La conferenza dei Capi-Gruppo:

coordina l'attività del Consiglio Comunale e collabora con i Presidenti delle Commissioni Consiliari e con la Giunta ai lavori delle Commissioni stesse;

è portata a conoscenza delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni da sottoporre all'esame del successivo Consiglio Comunale.

ART. 22
COMPITI SPECIFICI

Alla conferenza dei Capi-Gruppo possono essere assegnati compiti specifici dal Consiglio Comunale.


T I T O L O I V
NORME TRANSITORIE

ART. 23
NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all' Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 62 delTULCP e P. 3 Marzo 1934, N. 383, e successive modificazioni, munito degli estre­mi del provvedimento in esame da parte del competente organo regionale di controllo.

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