sabato 18 febbraio 2012

Registro delle unioni civili



Risoluzione concernente
l'istituzione del Registro delle Unioni Civili

Premesso che

1
L'istituzione di un registro delle unioni civili sarebbe una scelta di grande civiltà in quanto contribuirebbe all’integrazione nella nostra comunità di molte coppie di fatto ed eviterebbe limitazioni di diritti a livello locale (ad esempio, partecipazione ad una gara per l’assegnazione di un alloggio popolare). Il riconoscimento di tali unioni costituisce un atto di rispetto verso forme durature di convivenza fondate sull’amore e sulla solidarietà le quali non attentano alla famiglia tradizionale né deprimono il valore del matrimonio.

2
Il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’art. 29 posto che ”la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia, non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;


Considerato che


I
Il decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989 da vent’anni applicato in tutti gli Uffici di anagrafe d’Italia afferma che per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.


Il Consiglio Comunale di Grizzana Morandi

A
Impegna questa Amministrazione attraverso singoli atti e disposizioni degli assessorati e degli uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, etero ed omosessuali, per superare situazioni discriminanti, confidando che un tale gesto di civiltà possa anche essere di stimolo al legislatore nazionale per occuparsi tempestivamente della materia.

B
Osserva che tale istituzione non modifica il funzionamento e non contraddice in alcun modo i registri ufficiali; la sua funzione è di dare visibilità alle unioni civili confermando la loro dignità ed importanza sociale si può essere una famiglia anche senza il suggello del matrimonio.

C
Propone alla Sindaca e alla Giunta, per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona, di istituire il Registro delle Unioni Civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta , con apposito atto.

D
Propone di tutelare, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell’unione civile e promuoverne il pubblico rispetto.

E
Propone di assicurare, nell’ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

F
Chiede che vengano adottate tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei paesani e dei cittadini.

G
Sottolinea che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge 675/96.

H
Fissa i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro:

a) l’iscrizione nello stesso può essere richiesta da:
1. due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti dal almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Grizzana Morandi;
2. due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Grizzana Morandi;

b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’Ufficio Comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati alla lettera a), numeri 1) o 2);

c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Grizzana Morandi e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente;

d) per i fini consentiti dalla legge e a richiesta degli interessati, l’Ufficio Comunale competente attesta l’iscrizione nel registro.

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